Bando rinegoziazione contratti locazione 2021 – scadenza 25 ottobre 2021

CONTRIBUTO DESTINATO ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

CHE COS’È

È un contributo regionale pensato per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, anche con eventuale modifica della tipologia contrattuale da contratto libero a contratto a canone concordato, pensato come ulteriore strumento di sostegno alla locazione, ad integrazione del contributo previsto dal Fondo affitto.

 

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

 Possono presentare richiesta gli inquilini di alloggi situati nel territorio del Distretto socio-sanitario di Reggio Nell’Emilia comprendente i  comuni di Reggio Nell’Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo che, al momento della presentazione dell’istanza, abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

 -Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato UE oppure cittadinanza extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno;

-ISEE ordinario o corrente (del nucleo familiare dell’inquilino) in corso di validità per l’anno 2021, non superiore ad € 35.000,00;

-Residenza nell’alloggio oggetto del contratto;

-Contratto di locazione registrato da almeno un anno alla data di presentazione dell’istanza;

-Rinegoziazione/trasformazione del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate successivamente al 2 agosto 2021 e con effetti successivi a tale data.

 

CHI NON PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

 I nuclei familiari ISEE:

-che hanno ricevuto, nell’anno 2021, un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa o  del Fondo per la morosità incolpevole

-assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo famigliare dell’inquilino, relativa ad una sola rinegoziazione. Nel caso di una stessa unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

 

A QUANTO AMMONTANO I CONTRIBUTI

 Il contributo è liquidato al proprietario dell’alloggio.

 

1 – Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2 comma 3 L. 431/98)

 La riduzione deve essere di almeno il 20%  ed applicata per una durata minima di 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800.

 Il contributo è pari:

 A – Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00

 B – Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00

 C – Durata oltre i 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00

 Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

 

2 – Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2 comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2 comma 3 L. 431/98)

 Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo comunque non superiore ad € 4.000,00.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

 

VINCOLI PER IL PROPRIETARIO E LIMITI AL CONTRIBUTO

Come stabilito dalla Regione Emilia Romagna, il contributo è cumulabile con il contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.07.21 Prot. 180139/2021 e, per le rinegoziazioni avvenute nel solo Comune di Reggio Nell’Emilia (Comune ATA) ed aventi data antecedente al 6 settembre 2021, è limitato al 30% per i mesi di rinegoziazione afferenti all’anno 2021.

 

Il proprietario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune:

– l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì, in tal caso, alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute

– l’eventuale erogazione, a proprio beneficio, del contributo statale citato in precedenza.

Il locatore si impegna inoltre a non avviare procedure di sfratto per i 12 mesi successivi alla rinegoziazione, ovvero per la durata della rinegoziazione stessa se inferiore a 12 mesi.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

 Gli inquilini interessati potranno presentare istanza dal 22/09/2021 al 25/10/2021 inviando l’apposito modulo (disponibile all’indirizzo www.comune.re.it/casa) via PEC all’indirizzo ufficiocasa@pec.municipio.re.it o via Fax al n. 0522/401410.

Le istanze pervenute saranno valutate secondo l’ordine di arrivo; non saranno valutate  istanze inviate con mezzi diversi da quelli sopra indicati. Eventuali istanze inviate successivamente alla data di chiusura dell’Avviso pubblico potranno essere valutate e finanziate solo in caso permangano o vengano integrate le risorse finanziarie regionali disponibili.

Il riscontro circa l’eventuale ammissione al contributo avverrà solo dopo che la Regione-Emilia Romagna avrà concesso al Comune i fondi necessari, secondo tempistiche ad oggi non preventivabili.

 I contributi verranno concessi direttamente al proprietario fino ad esaurimento dello stanziamento regionale, che potrebbe non essere sufficiente a finanziare tutte le domande presentate.

 

DOCUMENTAZIONE

 All’istanza dovranno essere allegati (pena inammissibilità della domanda e conseguente esclusione dal beneficio):

– Copia del documento d’identità valido dell’inquilino e del proprietario

– Per cittadini extra UE: copia del Titolo di soggiorno in corso di validità o copia del Titolo di soggiorno scaduto più ricevuta di rinnovo

– Nel caso di tipologia di rinegoziazione 1): copia della scrittura privata tra le parti con registrazione alla Agenzia delle Entrate che indichi entità e durata della riduzione del canone, nonché copia del contratto originario

– Nel caso di tipologia di rinegoziazione 2): copia del contratto originario a canone libero e copia del nuovo contratto concordato con “attestazione bilaterale di rispondenza” sottoscritta da un’associazione dei proprietari e da un’associazione degli inquilini firmatarie dell’Accordo in materia di locazione concordata con registrazione alla Agenzia delle Entrate.

Pubblicato in Avvisi