Contributi a proprietari che riducono il canone di affitto

Contributo regionale pensato per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione.

A chi è rivolto

I destinatari del bando sono gli inquilini e i proprietari di alloggi situati nel territorio del Distretto socio-sanitario di Reggio Emilia (comprendente i Comuni di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) che, al momento della presentazione dell’istanza, abbiano la titolarità o contitolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo redatto ai sensi delle norme vigenti al momento della stipula e registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi alla data della presentazione della domanda di contributo (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e che siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato UE oppure cittadinanza extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata di almeno un anno;
  • (solo per l’inquilino) valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più inquilini, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore ad € 35.000,00;
  • rinegoziazione/trasformazione del contratto di locazione stipulata successivamente al 02/11/2023 per l’annualità 2024 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate; per le annualità successive del programma la stipula deve avvenire dopo il 02/11 dell’anno precedente (es. per l’annualità 2025 la stipula deve avere data successiva al 02/11/2024). L’efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione stesso;
  • non devono esistere rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado tra l’inquilino e il proprietario.

Esempi:

Parenti di primo grado

  • Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

  • Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (non si conta), sorella.
  • Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (non si conta).

Parenti di terzo grado:

  • Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (non si conta – zio).
  • Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (non si conta)

Affini di primo grado

  • Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado

  • Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), etc.

Non possono fare richiesta del presente contributo i nuclei famigliari assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Gli inquilini beneficiari del presente contributo non potranno presentare domanda per il Bando fondo affitto per l’intero periodo di rinegoziazione del contratto di locazione.

Descrizione

Il contributo per la riduzione degli affitti è un contributo regionale pensato per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, anche con eventuale modifica della tipologia contrattuale da contratto libero a contratto a canone concordato.

Cosa serve

All’istanza dovranno essere allegati:

  • copia del documento d’identità valido dell’inquilino e del proprietario;
  • (per cittadini extra UE) copia del Titolo di soggiorno in corso di validità o ricevuta del rinnovo e copia del Titolo di soggiorno scaduto;
  • nel caso di tipologia di rinegoziazione 1: copia del contratto originario e copia del modello RLI con ricevuta dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso di tipologia di rinegoziazione 2: copia del contratto originario a canone libero e copia del nuovo contratto concordato con “attestazione bilaterale di rispondenza” sottoscritta da un’associazione dei proprietari e da un’associazione degli inquilini firmatarie dell’Accordo in materia di locazione concordata, più ricevuta dell’invio telematico della registrazione all’Agenzia delle Entrate del nuovo contratto.

Cosa si ottiene

A quanto ammontano i contributi

Il contributo è liquidato al proprietario dell’alloggio.

1 – Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2 comma 3 L. 431/98)

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800.

Il contributo è pari:

  • 1.1 – Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00
  • 1.3 – Durata oltre 12 e fino ai 18 mesi: contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00
  • 1.4 – Durata oltre i 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00

E’ possibile procedere ad una rinegoziazione di durata superiore alla durata del contratto rinegoziato (“rinegoziazione programmata”). In questi casi il Comune che eroga il beneficio procederà ai controlli relativi alla proroga del contratto ed alla ulteriore rinegoziazione ad esso relativa. Nel caso di mancata proroga o di mancata ulteriore rinegoziazione relativa alla proroga il Comune procederà al ricalcolo del contributo ed al recupero delle somme non dovute.

2 – Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2 comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2 comma 3 L. 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000,00.

Per entrambe le tipologie di cui sopra:

  • il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione rinegoziato e nell’atto di rinegoziazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali ed accessorie;
  • in caso di comproprietà deve essere indicato il canone per intero, senza tenere conto delle quote di proprietà;
  • nel caso di cessioni del contratto da parte del conduttore, qualora il nuovo conduttore non possieda i requisiti necessari per la concessione del contributo, si dovrà procedere al ricalcolo del contributo tenendo conto solo dei mesi di locazione del conduttore che ha ceduto il contratto;
  • il canone rinegoziato deve avere un importo superiore ad € 0,00.

Alla scadenza della rinegoziazione potrà essere presentata una nuova domanda di contributo a seguito di una nuova rinegoziazione.

Per informazioni sulla modalità di registrazione delle rinegoziazioni (senza la modifica della tipologia contrattuale), è possibile consultare la seguente pagina web dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/rinegoziazione

Vincoli per il proprietario e limiti al contributo

Il proprietario si impegna:

  • a comunicare al Comune che gli ha concesso il contributo l’eventuale cessazione anticipata della rinegoziazione e a restituire la quota di contributo ricevuta per le mensilità non dovute;
  • a comunicare al Comune che gli ha concesso il contributo le eventuali morosità del conduttore.

Tempi e scadenze

Il Programma regionale è attivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili.